Studio Tecnico
Geom. Giuseppe Capozza
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Articolo 1109. Impugnazione delle deliberazioni.
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all'autorità giudiziaria [1137] le deliberazioni della maggioranza:
1) nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1105, se la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'articolo 1105;
3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'articolo 1108 [1137].
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione [2964 ss.]. In pendenza del giudizio, l'autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.