Studio Tecnico

Geom. Giuseppe Capozza

Via Libertini, 7

73104 GALLIPOLI (Le)

 

                      

 

Articolo 1111. Scioglimento della comunione.

 

Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare [784 c.p.c.] lo scioglimento della comunione; l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri [717, 1506].

Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni.

Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto [713; 260, 872 c.n.; 23, 784 c.p.c.].