Studio Tecnico
Geom. Giuseppe Capozza
Via Libertini, 7
73104 GALLIPOLI (Le)
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Articolo 1111. Scioglimento della comunione.
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare [784 c.p.c.] lo scioglimento della comunione; l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri [717, 1506].
Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni.
Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto [713; 260, 872 c.n.; 23, 784 c.p.c.].