Studio Tecnico
Geom. Giuseppe Capozza
Via Libertini, 7
73104 GALLIPOLI (Le)
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Articolo 1131. Rappresentanza.
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi [1135, 1138].
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edifizio [1117]: a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni [1129, 1138; 64, 65 att.].