Studio Tecnico

Geom. Giuseppe Capozza

Via Libertini, 7

73104 GALLIPOLI (Le)

 

                      

Articolo 1131. Rappresentanza.

 

Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi [1135, 1138].

Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edifizio [1117]: a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.

Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.

L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni [1129, 1138; 64, 65 att.].