Studio Tecnico

Geom. Giuseppe Capozza

Via Libertini, 7

73104 GALLIPOLI (Le)

 

                      

Articolo 1137. Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea.

 

Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini [1105].

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa [1109].

Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza [2964 ss.], entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.