Studio Tecnico
Geom. Giuseppe Capozza
Via Libertini, 7
73104 GALLIPOLI (Le)
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Articolo 61
Qualora un
edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano
a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le
caratteristiche di edifici autonomi, il condominio [1117 c.c.] può essere
sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in
condominio separato.
[2] Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza
prescritta dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice, o è disposto
dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari
di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.