Studio Tecnico

Geom. Giuseppe Capozza

Via Libertini, 7

73104 GALLIPOLI (Le)

 

                      

Articolo 62


[1] La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'articolo 1117 del codice.

 

[2] Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'articolo

1136 del codice stesso.