Studio Tecnico

Geom. Giuseppe Capozza

Via Libertini, 7

73104 GALLIPOLI (Le)

 

                      

Articolo 70

 

Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio [1117 c.c.] può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
[2] Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.